IMU
Calcolo dell’ IMU online
NOVITÀ IMU 2013
Si pubblicano le Aliquote, le detrazioni, la Delibera IMU 2013 e il manifesto contenente le istruzioni per il versamento del Saldo IMU da effettuare entro il 16/12/2013 con specifica degli immobili non soggetti, dei contribuenti tenuti al versamento, della modalità di esecuzione del versamento e di richiesta di ulteriori informazioni.
Il Governo con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, ha SOSPESO per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione riguarda esclusivamente le seguenti categorie di immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchéalloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
L’imposta deve essere interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). Per detti immobili l’imposta deve essere calcolata nel modo seguente:
- L’aliquota fissa dello 0,76% è riservata a favore dello Stato con indicazione nel modello F24 del nuovo codice tributo 3925;
- L’aliquota dello 0,2% è a favore del Comune con indicazione nel modello F24 del nuovo codice tributo 3930.
- Versamento IMU NON RESIDENTI
- Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale IMU 2012
- Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU
- Modello definitivo dichiartazione IMU
- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU
Che cosa è l’IMU
É la nuova imposta, istituita in via sperimentale dall’anno 2012, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI).Chi la paga
I cittadini che sono tenuti al pagamento dell’IMU, denominati soggetti passivi, sono: i proprietari degli immobili situati nel Comune o i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali. Su quali immobili si paga I fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Cosa si intende per fabbricato Il fabbricato è l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Cosa si intende per abitazione principale L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (contribuente) ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. Cosa si intende per pertinenza dell’abitazione principale La pertinenza dell’abitazione principale è il fabbricato classificato nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 (garage e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). L’assimilazione all’abitazione principale è praticabile per una sola unità di ciascuna delle predette categorie. Cosa si intende per area edificabile L’area edificabile è l’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Cosa si intende per terreno agricolo Il terreno agricolo è il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile. Su quali immobili non si pagaNon si paga l’IMU:
– sugli immobili posseduti nel territorio comunale dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dagli enti del servizio sanitario nazionale , che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; – sui fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E; – sui fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601; – sui fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze; – sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense; – sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali; – sugli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale;Come si calcola
L’imposta totale da versare si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota deliberata dal Comune, per la percentuale di possesso dell’immobile, per i mesi di possesso dello stesso diviso 12. Imposta dovuta = Base imponibile x aliquota x percentuale di possesso x (mesi di possesso / 12) Calcolo della base imponibile dell’I.M.U. Per i fabbricati iscritti al Catasto, l’imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante al 1° gennaio dell’anno in corso, e moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. Esempio : fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile = (550,00 + 5%) x 160 = 92.400,00 euro). 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. Esempio : fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro). 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10. Esempio : fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80 = 126.000,00 euro). 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013 Esempio : fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, Valore imponibile anno 2012 = (10.000,00 + 5%) x 60 = 630.000,00 euro. Valore imponibile anno 2013 = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro). 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Esempio : fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro). per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l’IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile); per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente può presentare all’Ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Quando si paga
Limitatamente all’anno 2012, non è possibile pagare l’IMU in unica soluzione. Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze, l’IMU si può pagare in due o in tre rate: – la prima rata di acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 50 % dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge, se si decide di effettuare il versamento in due rate, pari al 33,33% se si opta per il versamento in tre rate; – l’eventuale seconda rata di acconto entro il 17 settembre 2012 pari ad 33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge; – entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) si verserà la differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno, secondo le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune, e il totale versato in acconto. Per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale l’IMU si paga in due rate: – l’acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto – pari al 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,76% ; – entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) si verserà la differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno e il totale versato in acconto. N.B: La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.Come si paga
Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota dello 0,38 per cento. La quota statale grava sugli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo, di seguito indicati. Il versamento dell’imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. E’ possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni. In ogni riga del modello di pagamento F24 devono essere indicati i seguenti dati: – nello spazio “Codice ente/Codice comune”, il codice catastale del Comune: C322. – nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento operoso; – nello spazio “Immob. Variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; – nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento di riferisce all’acconto; – nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; – nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre); – nello spazio “Codice Tributo” indicare il codice tributo del versamento IMU; – lo spazio “Rateazione” deve essere compilato in accordo alle seguenti regole: Nel caso di pagamento in tre rate, che prevede due rate rispettivamente ammontanti al 33% del totale (18 giugno e 17 settembre) più il versamento del saldo il 17 dicembre:- barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (prima rata);
- barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (seconda rata);
- barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”.
- barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (pagamento dell’acconto in unica soluzione);
- barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”;